Legionella Pneumophila è un batterio diffuso principalmente nelle tubature idrauliche o aerauliche, nelle piscine, nelle acque termali, nei serbatoi d’acqua, negli impianti di condizionamento e nelle fontane, dove le temperature sono generalmente più alte, la velocità di corrente dell’acqua è più lenta e sono disponibili le sostanze nutritive.
La Legionella causa una malattia infettiva che si può manifestare, nella peggiore delle ipotesi, come polmonite con un elevato tasso di mortalità (tra il 10 ed il 15%), oppure in forma simil-influenzale a decorso benigno.
Per questo motivo, il D. Lgs 81/2008, in accordo con le Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, prevedono l’obbligo di un’attenta valutazione del rischio e la definizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle persone, presenti a qualsiasi titolo, all’interno del luogo id lavoro.
La valutazione del rischio Legionella, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la Prevenzione ed il Controllo della Legionellosi, rilasciate con l’Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, è obbligatoria per le seguenti casistiche:
La valutazione del Rischio Legionella deve essere elaborata in collaborazione con un tecnico qualificato. Secondo le Linee Guida, per essere considerata esaustiva, la valutazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Il Datore di Lavoro deve quindi valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità, attraverso l’iter previsto dall’articolo 271 del D. Lgs 81/2008:
Al Documento di Valutazione del Rischio Legionella deve essere obbligatoriamente affiancato il Registro degli Interventi effettuati sugli impianti idraulici/aeraulici, che deve essere compilato nel tempo dal gestore dell’impianto.
Per la verifica del corretto funzionamento delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, le linee guida richiedono l’effettuazione campionamenti, effettuati da tecnici di laboratori accreditati, per la ricerca del batterio all’interno degli impianti. Sulla base dei risultati sarà necessario implementare misure volte alla corretta gestione del rischio.
La mancata valutazione del rischio correlato all’esposizione alla legionella causa una sanzione penale, prevista dall’articolo 271 del D: lgs 81/2008, che prevede arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44€.
Per quanto riguarda il D. Lgs 81/2008, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 55 in caso di inadempienza, da parte del Datore di Lavoro, dei requisiti di salubrità degli ambienti di lavoro. In questo caso la sanzione prevista corrisponde a 6000€ o alla detenzione per 8 mesi, con sospensione dell’attività nei casi più gravi.
Secondo l’articolo 650 del Codice Penale, inoltre, chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ed ammenda.
Per quanto riguarda l’ambito civile, invece, la normativa prevede che il Responsabile dell’impianto che, a causa di inadempienza di quanto previsto dalle Linee Guida, ha provocato malattie Legionella-correlate o la morte di un soggetto, è tenuto al risarcimento dei danni biologici, fisici, morali. Ferma restando la responsabilità dell’imprenditore proprietario dell’impianto, il Responsabile è inoltre tenuto al risarcimento dei danni morali, economici e di immagine causati dagli impianti posti sotto la sua responsabilità.
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