In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza).
FINALITÀ FORMATIVE
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
ATTESTATO DI FREQUENZA
Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo, un attestato con credito formativo permanente valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, su tutto il territorio nazionale.
Sede Legale:
Lazio: Roma 00174 - Via Quintilio Varo, 65 Tel.: 06 871 65223
Sedi Operative:
Campania: Aversa (CE) 81030 - Via Ugo Foscolo, 54 | Tel.: 081 18658349
Friuli: Staranzano (GO) 34079 - Via G.Deledda, 13/15 | Tel.: 0481 1988058
Veneto: Mestre (VE) 30027 - Via Torino, 151 D | Tel.: 0421 1896144
Emilia Romagna: Sassuolo (MO) 41049 - Via Regina Pacis, 60 | Tel: 0536 182 3394